8.1. - Generalità

 

Nelle aree destinate ad attività agricole (a sensi dell'art. 25 L.R. 5/12/1977 n° 56 e modifiche ed integrazioni), obiettivo prioritario è la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive tenendo conto della fertilità dei terreni, dell'entità delle aziende agricole esistenti, dell'accorpamento dei terreni, dell'irrigazione, dei nuclei frazionali rurali esistenti, con lo scopo di salvaguardare all'uso agricolo i più fertili terreni del territorio Comunale nel quadro delle indicazioni generali fornite dall'art. 11 del Piano Territoriale Regionale.

Nelle aree agricole sono consentiti i seguenti interventi:

A)Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione di tutti gli edifici esistenti nelle aree agricole;

B)Costruzione residenze rurali legate alla conduzione del fondo agricolo strettamente necessario al nucleo familiare;

C)Ampliamento delle residenze agricole anche tramite il recupero dei rustici esistenti (anche mediante ampliamento, demolizione e ricostruzione), nel rispetto degli indici edificatori previsti per le aree agricole di cui all'art. 25 della L.R. 56/77;

D)Costruzione di infrastrutture quali stalle, silos, serre, magazzini deposito attrezzature e derrate agricole, necessarie alla conduzione del fondo;

E)Costruzione di impianti commerciali e produttivi legati alla trasformazione di prodotti agricoli derivanti da fondi singoli, associati e cooperative, quali impianti frigoriferi, depositi, impianti per la lavorazione (conserviera e molitoria), locali di esposizione e vendita dei prodotti agricoli;

F)Riutilizzo degli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole;

G)Ampliamento massimo del 40% della volumetria residenziale esistente alla data di adozione del P.R.G.C. per ogni edificio ad uso civile abitazione, da rilasciarsi anche in deroga all'indice agricolo esistente, con minimo comunque ammesso di 25 mq., di superficie utile ed un massimo di mc. 150;

H)Cambiamento di destinazione d'uso previsto dall'art. 25

     L.R.56/77 comma 10 e successive modifiche ed integrazioni;

I)  Riutilizzo di edifici rurali esistenti da destinarsi ad agriturismo.

L'insediamento di attività di allevamento di cui al 2° comma lettera b) dell'art.25 della L.R. 56/77 non è previsto dal vigente P.R.G.C. all'occorrenza si ricorrerà alle procedure di Variante.

L) Il fabbricato individuato con l'asterisco sulla tavola n° 3 in scala 1/2000 potrà essere demolito e ricostruito, come in seguito specificato all’art. 8.2. per destinazioni compatibili con quelle previste nelle precedenti lettere, fermo restando il rispetto dei vincoli di inedificabilità gravanti in adiacenza (classe III-Ac).